Dal 1° gennaio 2014 la tassazione sulla casa è stata riformata con l’introduzione della IUC Imposta Unica Comunale. L'imposta unica comunale è un tributo locale il cui presupposto è costituito dal possesso o dalla occupazione, a vario titolo, di immobili ubicati nel Comune, in sostituzione di imposte ora soppresse, in particolare l'IMU sulla abitazione principale e la Tassa per la raccolta dei rifiuti. La IUC, introdotta dalla Legge di stabilità 2014, è una imposta destinata al Comune e articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: la TARI, la TASI, l’IMU.
Si tratta pertanto di una imposta dalle molteplici caratteristiche, avente, da un lato, natura patrimoniale, analogamente all’IMU, in quanto imposta dovuta da chi possieda un immobile non adibito a prima casa e non di lusso, dall’altro di tassa sui servizi, come la le precedenti tasse sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES). La dichiarazione IUC deve essere presentata dal soggetto passivo, cioè da chi deve pagare il tributo, entro il 30 giugno dell’anno successivo (il 30 giugno 2015 per chi possegga o detenga un immobile nel 2014). Essa ha effetto anche per gli anni successivi, pertanto non deve essere periodicamente presentata, se non subentrano modificazioni.
La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva.
La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo. La tassa è commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree, e l’importo è determinato in base alla tariffa prevista dal regolamento comunale.
La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche, etc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES. La TASI, che per le prime case sostituisce l’IMU e per gli altri fabbricati si aggiunge ad essa, è pertanto dovuta da proprietari ed inquilini, con percentuali di ripartizione che dovranno essere deliberati da ciascun comune entro il 23 maggio di ogni anno, e pubblicati sul “portale del federalismo fiscale” entro il 31 maggio.
L’IMU continua ad essere dovuta su tutti i fabbricati non destinati ad abitazione principale e non considerati di lusso cioè classificati alle categorie A/1, A/8, A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, etc.).
L’ importo dovuto è tuttavia ricompreso nella nuova imposta denominata IUC, la cui aliquota, comprensiva anche della TASI, non potrà essere complessivamente superiore all’11,4 per mille.
La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva.
La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo. La tassa è commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree, e l’importo è determinato in base alla tariffa prevista dal regolamento comunale.
La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche, etc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES. La TASI, che per le prime case sostituisce l’IMU e per gli altri fabbricati si aggiunge ad essa, è pertanto dovuta da proprietari ed inquilini, con percentuali di ripartizione che dovranno essere deliberati da ciascun comune entro il 23 maggio di ogni anno, e pubblicati sul “portale del federalismo fiscale” entro il 31 maggio.
L’IMU continua ad essere dovuta su tutti i fabbricati non destinati ad abitazione principale e non considerati di lusso cioè classificati alle categorie A/1, A/8, A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, etc.).
L’ importo dovuto è tuttavia ricompreso nella nuova imposta denominata IUC, la cui aliquota, comprensiva anche della TASI, non potrà essere complessivamente superiore all’11,4 per mille.
di Michele Capasso
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