venerdì 28 luglio 2017

Come funziona la cittadinanza e chi può richiederla

di Teresa Uomo

Chi nasce in Italia è italiano? Lo è anche se i suoi genitori non sono italiani? Lo scorso 21 giugno è stata convocata una manifestazione di protesta a Torino e a Roma da parte delle associazioni “L’Italia sono anche io” e “Italiani senza cittadinanza”, per chiedere che il senato voti il prima possibile per la riforma sulla cittadinanza, già approvata dalla camera il 13 ottobre 2015 e bloccata per un anno e mezzo a causa dei numerosi emendamenti presentati dalla Lega Nord. 

Il Disegno di legge è sostenuto dal Governo Gentiloni, dal Partito Democratico e dai partiti di sinistra, mentre è osteggiato dalla Lega, da Forza Italia e da Fratelli d’Italia. Al contrario, il Movimento 5 Stelle ha dichiarato che si asterrà. Il nuovo disegno di legge non prevede lo ius soli assoluto, cioè il diritto ad acquisire la cittadinanza per tutti quelli che nascono sul territorio italiano, ma introduce uno ius soli temperato: possono ottenere la cittadinanza italiana i bambini stranieri nati in Italia che abbiano almeno un genitore in possesso del permesso di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno europeo di lungo periodo. 

L’acquisizione della cittadinanza non sarà automatica, ma ci sarà bisogno di farne richiesta. Per ottenere la cittadinanza servirà una dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età. In ogni caso, per chiunque nasce e risiede in Italia legalmente e senza interruzioni fino ai 18 anni, il termine per la richiesta della cittadinanza passerà da uno a due anni dal compimento della maggiore età. 

Il permesso di lungo periodo viene rilasciato ai cittadini stranieri di paesi non appartenenti all’Unione Europea solo a determinate condizioni

- devono essere in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno valido; 
- devono avere un reddito non inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale; 
- devono avere la disponibilità di un alloggio considerato idoneo dalla legge; 
- devono superare un test di conoscenza della lingua italiana. 

In base alla riforma, potrà ottenere la cittadinanza anche il minore straniero nato in Italia o arrivato qui prima di compiere dodici anni, che abbia frequentato regolarmente la scuola per almeno cinque anni, o che abbia seguito percorsi di istruzione e formazione idonei ad ottenere una qualifica professionale. La richiesta della cittadinanza deve essere presentata da un genitore, che deve avere la residenza legale in Italia, oppure dalla persona interessata entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.



Nessun commento:

Posta un commento