venerdì 28 luglio 2017

Minori stranieri non accompagnati: cosa cambia con la nuova legge

di Teresa Uomo

Con 375 voti a favore, 13 contrari e 41 astenuti, il 29 marzo scorso la Camera ha approvato in via definitiva la legge per la protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nel 2016 più di 25.800 minori, tra cui anche bambini con meno di dieci anni di età, sono arrivati in Italia via mare senza genitori, rispetto al 2015 quando erano 12.360. Dall’inizio dell’anno, secondo le stime di Save the Children, sono arrivati più di 3.360 minori, di cui almeno tremila non accompagnati. L’Italia può dirsi orgogliosa di essere il primo paese in Europa a dotarsi di un sistema organico che considera i bambini prima di tutto bambini, a prescindere dal loro status di migranti o rifugiati. 

Ecco cosa cambia con la nuova legge.

· Si disciplinano le modalità e le procedure di accertamento dell’età e dell’identificazione, garantendone l’uniformità a livello nazionale. Prima dell’approvazione del disegno di legge non esisteva infatti un provvedimento di attribuzione dell’età, che d’ora in poi sarà invece notificato sia al minore, sia al tutore provvisorio. È garantita inoltre maggiore assistenza, prevedendo la presenza dei mediatori culturali durante tutta la procedura.

· È regolato il sistema di accoglienza integrato tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori, all’interno delle quali i minori possono risiedere non più di trenta giorni, e sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri non accompagnati.

· Spariscono i permessi di soggiorno usati per consuetudine o mai usati, come per esempio il permesso di soggiorno per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, e si fa invece riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. 

· Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di “tutori volontari” disponibili ad assumere anche la tutela dei minori stranieri non accompagnati per assicurare ad ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata.

· Maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute. È prevista la possibilità di assistere i neomaggiorenni fino ai 21 anni di età, qualora ci sia bisogno di un percorso più lungo di integrazione in Italia.

· Una particolare attenzione viene infine dedicata ai minori vittime di tratta, mentre sul fronte della cooperazione internazionale l’Italia si impegna a favorire tra i paesi un approccio integrato per la tutela e la protezione dei minori.


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